TARI
- Notaio Marco Manzetti
- 21 mar
- Tempo di lettura: 2 min
La Tassa sui Rifiuti
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo (locazione, comodato d’uso, usufrutto, proprietà, ecc.), locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
Anche il semplice inquilino, non proprietario dell’immobile, è quindi tenuto al pagamento della TARI a condizione che il contratto di locazione abbia una durata non inferiore a sei mesi.
Il tributo è dovuto anche per le pertinenze delle unità immobiliari adibite a unità abitativa (salvo si tratti di locali completamente inidonei a produrre rifiuti), mentre non è dovuta per le aree condominiali comuni che non siano utilizzate oppure occupate in via esclusiva (es., ascensori, scale di accesso, stenditoi, androni, ecc.).

Agevolazioni
Il tributo è dovuto anche nelle zone in cui non è effettuata la raccolta differenziata; tuttavia, in questo caso, è prevista per legge una riduzione della base imponibile (20%, 40%, etc.) che varia a seconda che il servizio non venga svolto o venga svolto in modo saltuario ed irregolare.
Altre agevolazioni posso invece essere facoltativamente introdotte dai singoli Comuni. Ad esempio, gli Enti locali possono prevedere riduzioni del tributo nel caso di: (a) abitazioni con unico occupante; (b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o, comunque, discontinuo; (c) abitazioni occupate da soggetti che abbiano dimora, per oltre sei mesi all'anno, all'estero; (d) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Calcolo del tributo
Il cittadino non è tenuto al calcolo della TARI, dal momento che è il Comune a comunicarne l’importo e a inviare l’avviso di pagamento.
La base di calcolo per la determinazione della TARI è comunque rappresentata dalla superficie calpestabile e del numero di occupanti. In particolare, per determinare il tributo occorre considerare l'80% superficie calpestabile delle unità immobiliari iscritte in catasto (mentre per i vani accessori a servizio indiretto, come cantine, garage, box auto, la superficie deve essere computata al 50% se comunicanti con l’abitazione o al 25% se non comunicanti).
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