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Il Terzo Settore

  • Immagine del redattore: Notaio Marco Manzetti
    Notaio Marco Manzetti
  • 24 mar
  • Tempo di lettura: 3 min

Gli Enti del Terzo Settore

Con Enti del Terzo Settore (ETS) si fa riferimento a tutti quegli enti privati, privi di scopo di lucro, costituiti per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (come, ad esempio, attività aventi ad oggetto prestazioni sanitarie e sociosanitarie, interventi e servizi sociali, formazione professionale, accoglienza umanitaria, protezione civile e salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale).


Rientrano in particolare tra questi enti le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le imprese e le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni e le fondazioni.

Assenza di lucro

Per gli ETS è previsto un rigoroso divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.


Si considerano distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta e alle responsabilità assunte;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati, partecipanti, fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.


Tipologie di ETS

Con Organizzazioni di Volontariato – ODV si fa riferimento ad associazioni, anche non riconosciute, costituite da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci ODV. Nelle ODV il numero di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) non può superare il

50% del numero di volontari; i beneficiari dell’attività dell’ODV sono essenzialmente persone non associate.


Molto simili alle ODV sono le Associazioni di Promozione Sociale – APS, ossia associazioni, anche non riconosciute, costituite da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci APS. Anche nelle APS il numero di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) non può superare il 50% del numero di volontari; i beneficiari dell’attività delle APS possono essere sia associati che non associati.


Gli Enti Filantropici – EF, invece, sono associazioni riconosciute o fondazioni, senza limiti numerici né per quanto ne concerne la costituzione né per quanto concerne il rapporto tra lavoratori e volontari, i beneficiari della cui attività sono principalmente soggetti svantaggiati.


Meritano un breve cenno anche le Reti Associative, ossia associazioni anche non riconosciute di non meno di 100 ETS o 20 fondazioni presenti in almeno cinque Regioni. Esse rappresentano, tutelano e coordinano i propri associati, svolgendo un’attività di monitoraggio dei propri enti e di controllo nei confronti degli stessi.

Agevolazioni per imposte e tasse

Occorre distinguere le agevolazioni fiscali che interessano direttamente gli ETS (regime forfetario per i tributi diretti, esenzione da alcuni tributi indiretti, ecc.) da quelle che, invece, riguardano i i benefattori (deduzioni/detrazioni, social bonus, titoli di solidarietà, ecc.).


Per quanto riguarda i tributi indiretti, è previsto che gli ETS ne siano esenti (imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative) o ne siano soggetti in misura ridotta (imposte di registro, ipotecaria e catastale); per quanto riguarda invece le imposte dirette, è previsto che non concorrono alla formazione del reddito degli ETS: a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, v’è la possibilità di determinazione dell’IRES su base forfetaria.


Tra le più importanti agevolazioni fiscali previste per i benefattori sono da ricordare le facoltà di deduzione/detrazione, ossia la possibilità di effettuare una detrazione di importo pari al 30% degli oneri sostenuti per erogazioni in favore degli ETS (per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro), nonché la possibilità di effettuare una deduzione dal reddito complessivo netto del benefattore nel limite del 10% del reddito dichiarato.

Spetta ovviamente alla persona fisica scegliere la misura più conveniente tra la “detrazione” e la “deduzione”.

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