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DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NON PATRIMONIALI

  • Immagine del redattore: Notaio Marco Manzetti
    Notaio Marco Manzetti
  • 22 mag
  • Tempo di lettura: 3 min

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NON PATRIMONIALI

Il testamento può contenere non solo disposizioni a contenuto patrimoniale (es., lasciti solidali, oneri, istituzioni di erede, ecc.), ma anche clausole prive di valenza patrimoniale.


Il testatore, infatti, può impartire ai propri eredi istruzioni circa lo svolgimento del funerale e il luogo di tumulazione della salma. La legge si preoccupa di disciplinare soprattutto tre profili: a) la destinazione degli organi; b) la cremazione della salma; c) le disposizioni sul sepolcro.



Destinazione degli organi

La legge 1° aprile 1999 n. 91 disciplina i prelievi e trapianti di organi e tessuti, riconoscendo pertanto il diritto di disporre del proprio corpo a scopo terapeutico.


Fino a quando il Sistema Informativo Trapianti (SIT) non è stato operativo, il consenso all’espianto poteva essere manifestato in sede testamentaria, rimanendo comunque esclusa la possibilità di disporre dei propri organi in favore di un soggetto determinato. In ogni caso, clausole di questo tipo, se contenute in un testamento, rischiavano di essere inutili, in quanto i tempi di pubblicazione del testamento non sono compatibili con l’esigenza di dare immediata attuazione alla volontà del defunto subito dopo il decesso.


Oggi, invece, il SIT è operativo, e i cittadini, anche in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, possono manifestare la propria scelta dichiarandola espressamente all’operatore prima di iniziare il procedimento di emissione del documento. I soli cittadini maggiorenni hanno pertanto tre possibilità, e potranno:

1 - non manifestare al momento del rilascio della carta di identità nessuna volontà;

2 - manifestare la propria scelta esprimendo il consenso;

3 - manifestate la propria scelta esprimendo il diniego.



Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri

La legge 30 marzo 2001 n. 130 riconosce espressamente la possibilità di manifestare attraverso il testamento una specifica volontà circa la cremazione del proprio cadavere (autorizzandola o vietandola) e il luogo di conservazione o di dispersione delle ceneri.


In particolare, la dispersione delle ceneri in Italia è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può in ogni caso dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è invece consentita solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.


Quanto alla conservazione delle ceneri, la legge – fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto – consente, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento a familiari.


Anche in questo caso è possibile, attraverso lo strumento dell’onere o la nomina di un esecutore testamentario, regolare per testamento questi delicati e personalissimi profili della propria esistenza.


Il sepolcro

Il Regolamento di Polizia Mortuaria distingue due tipologie di diritti sul sepolcro: a) il diritto sul sepolcro in senso stretto (ossia, il diritto alla costruzione e al mantenimento di una cappella funeraria all’interno di un cimitero comunale per un periodo di tempo determinato – solitamente 99 anni, salvo rinnovo), e b) il diritto alla sepoltura (ossia, il diritto di essere seppellito e di seppellire altri all’interno di una cappella funeraria o di un sepolcro).



Mentre il diritto sul sepolcro in senso stretto è sostanzialmente assimilabile a un diritto di superficie su un manufatto (diritto opponibile ai terzi e liberamente trasmissibile, pur nei limiti della concessione amministrativa), il diritto alla sepoltura è un diritto con peculiarità proprie che lo rendono di difficile qualificazione. Secondo la teoria preferibile, il diritto alla sepoltura in una determinata cappella compete al titolare del diritto sul sepolcro; questo diritto alla sepoltura si trasmette ai familiari dell’originario titolare (coniuge, discendenti maschili e mogli di questi; discendenti femminili nubili), anche ove essi non ne siano gli eredi. Di conseguenza, il diritto alla sepoltura – a differenza del diritto sul sepolcro – non può formare oggetto di lascito testamentario, a meno che il testatore sia l’ultimo membro della famiglia (ossia, non abbia né coniuge, né figli/e o nuore): in quest’ultimo caso, infatti, si ritiene che anche il diritto alla sepoltura possa formare oggetto di disposizioni testamentaria.

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