Il testamento biologico
- Notaio Marco Manzetti
- 14 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 18 mar
Il testamento biologico
Con “testamento biologico” si fa riferimento a un documento con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere (c.d. «disponente»), in previsione di un'eventuale futura incapacità e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.
Inoltre, attraverso il “testamento biologico”, ciascuno può indicare una persona di sua fiducia (c.d. «fiduciario») che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie.

La legge
Dopo un lungo e travagliato percorso politico, il “testamento biologico” è stato introdotto in Italia con la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, con il nome più tecnico di “Disposizione Anticipate di Trattamento – DAT”.
Alla data del 31 dicembre 2023, risultavano redatti circa 300.000 “testamenti biologici”.
Il fiduciario
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione dello stesso “testamento biologico”. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è da comunicarsi al disponente.
Allo stesso modo l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento.
In caso di assenza del fiduciario (es., mancata nomina, morte, revoca o rinuncia), il “testamento biologico” rimane comunque efficace limitatamente alle volontà espresse dal disponente.

Il medico e la struttura sanitaria
Il medico è tenuto al rispetto delle indicazioni contenute nel “testamento biologico”, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, occorre presentare ricorso al Giudice tutelare.

Come predisporre il proprio “testamento biologico”
Il “testamento biologico” dev’essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da Notaio o altro pubblico ufficiale competente.
Per tale atto, la legge prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da qualsiasi altra tassa, tributo, imposta o diritto.
Con le medesime forme, il “testamento biologico” è rinnovabile, modificabile e revocabile in ogni momento.
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