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L’eredità digitale

  • Immagine del redattore: Notaio Marco Manzetti
    Notaio Marco Manzetti
  • 14 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 18 mar

L’eredità digitale

Quando ci “muoviamo” nel mondo digitale, lasciamo dietro di noi innumerevoli tracce, orme e impronte di ogni tipo: file multimediali (chat, video, immagini, documenti, conversazioni, ecc.), caselle di posta elettronica, profili di social, cripto valute, licenze software, archivi elettronici, chiavi informatiche, ecc.: tutti elementi che formano la cosiddetta identità digitale di una persona.

 

La gestione di queste entità dopo la morte dell’individuo cui si riferiscono prende il nome di eredità digitale. Si tratta di un problema estremamente delicato e attuale, sul quale non esiste una legislazione specifica in materia, né in Italia né in tantissimi altri Paesi del mondo.


Un caso famoso negli Stati Uniti

Ad ottobre 2017 la Corte Suprema del Massachusetts si è pronunciata – per la prima volta negli Stati Uniti – su un caso di eredità digitale: si trattava di una causa iniziata nel 2009 che ha visto contrapporsi Yahoo ai familiari di un giovane deceduto a seguito di un incidente stradale.

 

I parenti del defunto avevano chiesto alla tech company di accedere alla casella e-mail per recuperare ricordi e affetti personali del giovane scomparso (foto, video, ecc.). Yahoo, tuttavia, aveva respinto la richiesta, appellandosi alle norme in materia di privacy. La Corte americana ha infine accolto le istanze dei parenti, pur in mancanza di una legislazione chiara sul punto.

L’unico caso in Italia

A febbraio 2021 anche il Tribunale di Milano si è pronunciato su un caso del tutto analogo a quello della Corte americana: il Giudice milanese ha condannato Apple a fornire assistenza ai famigliari di un giovane defunto per il recupero dei dati personali archiviati in I-Cloud, consistenti essenzialmente in video e immagini.

 

Il patrimonio digitale

Ma in cosa consiste il patrimonio digitale di una persona? 

 

Quando si apre un profilo social o una casella di posta elettronica si stipula un vero e proprio contratto: l’account, tecnicamente, è un servizio contrattuale con il quale, da un lato, l’utente può usufruire di una determinazione prestazione, che resta di proprietà del gestore, e, dall’altro lato, il gestore incamera un corrispettivo o, comunque, raccoglie informazioni da vendere sul mercato.

In tale ipotesi, dunque, l’utente non vanta alcun diritto di proprietà né nell’accesso al servizio, né sui contenuti che il gestore mette a disposizione. Se le condizioni di contratto non prevedono altrimenti, alla morte dell’utente il contratto si scioglie, e nulla può essere preteso dagli eredi nei confronti del gestore.

 

Viceversa, è possibile essere proprietari di foto, video, documenti o, più in generale, risorse digitali che si esauriscono in un entità in codice binario  contenute all’interno di un dispositivo di memorizzazione materiale (es., pendrive) o virtuale (es., Dropbox). Questi beni sono tutelati dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore) e possono formare oggetto di successione, con peculiari cautele da adottare in caso di file condivisi. 


Il Notaio e il testamento digitale

Il Notaio è il professionista appositamente istituto per legge a ricevere gli atti di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede e conservarne il deposito.

Anche in tema di patrimonio digitale può essere utile programmare la successione consultando il proprio Notaio di fiducia.

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