La dichiarazione di successione
- Notaio Marco Manzetti

- 14 mar
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 18 mar
La dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale obbligatorio che serve a portare a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate il decesso del contribuente, la consistenza e la composizione del patrimonio di quest’ultimo. La presentazione della dichiarazione di successione non vale quindi come accettazione dell’eredità.
La dichiarazione dev’essere presentata presso l’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione aveva l’ultima residenza il contribuente al tempo della morte. Se il defunto era residente in vita all’estero, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente è quello di Roma 6 – EUR Torrino.

I soggetti obbligati
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono eredi, legatari, curatore dell’eredità giacente, l’esecutore testamentario e trustee. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Anche coloro che sono chiamati all’eredità, e non abbiano ancora accettato o rifiutato, sono comunque tenuti a presentare la dichiarazione di successione. Viceversa, chi rinuncia all’eredità non è tenuto a presentare la dichiarazione di successione.
La dichiarazione di successione dev’essere presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione.
Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
l'eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta del defunto,
l’eredità ha un valore non superiore a 100.000 euro,
l’eredità non comprende beni immobili.

Le imposte da pagare
La morte del contribuente movimenta numerose tasse e imposte: imposta di successione, imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali.
L’imposta di successione è liquidata dall’Ufficio entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; essa dev’essere versata dal contribuente entro i 60 giorni successivi al ricevimento dell’avviso di liquidazione, anche in rate trimestrali.
L’imposta di successione non è dovuta quando eredi sono coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) fino al valore di un milione di euro ciascuno.
Le imposte ipotecaria e catastale, invece, devono essere autoliquidate dal contribuente contestualmente alla presentazione della dichiarazione stessa. Esse, come l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali, sono dovute solo se nell’attivo ereditario sono ricompresi beni immobili.
Chi ha presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non deve presentare la dichiarazione Imu. Saranno gli stessi Uffici dell’Agenzia delle Entrate a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.

L’omessa presentazione della dichiarazione
Al fine di combattere l’evasione di imposta, la legge vieta al Notaio di ricevere o autenticare atti se prima non è fornita la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione
Il Notaio, al fine di adempiere al proprio dovere, è quindi tenuto a chiedere copia della dichiarazione di successione, oppure a verificare l’avvenuta trascrizione del certificato di successione.
Un divieto analogo sorge con riferimento ai debitori del defunto, tra cui banche (relativamente alle somme dovute a titolo di saldo attivo del conto corrente), e detentori di beni del defunto (es., conduttori e comodatari).
Costoro non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti ad eredi o legatari se non è stata loro fornita prova della avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.




Commenti